vista l’assenza di un episodio depressivo in corso e di un disturbo psicotico. E’ da ritenere possibile che il trattamento indicato (…) consenta di evitare il rischio di nuovi reati (…) Tale trattamento ambulatoriale può essere organizzato presso i servizi psico-sociali presenti sul territorio del cantone __________, erogandolo già nel corso del regime carcerario” (AI 219 pag. 49 e 50). Alla pena inflitta viene, dunque, associata una misura nel senso indicato dal perito psichiatra. 45. Viene mantenuta la carcerazione di sicurezza, stante il pericolo di fuga già accertato nella decisione 4 maggio 2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr.