In queste condizioni, la frase di pentimento pronunciata alla fine del dibattimento d’appello risulta essere una semplice frase di circostanza, detta nella speranza di ottenere un po’ di benevolenza. Ne consegue che, ritenuto, peraltro, il grave rischio di recidiva attestato dal perito, dire che il condannato fatica a prendere coscienza e a dissociarsi dai reati perpetrati e che non ha imboccato la via del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 inc. 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5) significa, purtroppo ancora oggi, a distanza di più di un anno dai fatti, usare un eufemismo.