Vi è poi anche un rischio di recidiva indicato dal perito medico psichiatra Dr. B.S. (AI 219 pag. 49; AI 248 pag. 3). Dagli atti non emergono elementi attenuanti. Non c’è l’ammissione del reato principale (circostanza attenuante ritenuta in prima sede) essendosi AP 1 limitato ad ammettere di aver posato il coltello sul collo della vittima, perorando l'accidentalità sia delle ferite al collo che di quella al costato, con ammissione strumentale solo dei presupposti del reato per dolo eventuale. Neppure si può parlare di collaborazione. AP 1 si è anzi distinto per avere assillato e vessato la propria vittima anche dal carcere, cercando di costringerla a mentire in suo favore con la minaccia.