Ma soprattutto, va, dal profilo soggettivo, considerato, riguardo al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, l'assenza di impedimenti specifici. La perizia psichiatrica allestita in sede giudiziaria ha certo diagnosticato al prevenuto un disturbo di personalità antisociale (AI 219 pag. 48), ma il perito ha chiaramente precisato che tale disturbo non gli impediva di valutare il carattere illecito dei reati imputatigli, né inibiva la sua capacità di agire liberamente secondo la (corretta) valutazione della natura illecita dell'atto (pag. 46 e 47), per il che l'esperto ha concluso per l'assenza di una scemata imputabilità (AI 219 pag. 49).