L’avente diritto resta privo per contro del possesso del veicolo quando non sa più dove questo si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad esempio in una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi abbandonarlo; in una simile situazione entra in considerazione, invece che l’art. 94 LCStr, l’art. 137 CP. La sottrazione si concretizza di norma con lo spostamento del veicolo, ma può anche consistere nel rendere quest’ultimo inaccessibile all’avente diritto. La creazione del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla manifestazione della volontà di disporre del mezzo.