Il termine sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con quello utilizzato per il reato di furto di cui all’art. 139 CP, così che esso implica la rottura del possesso altrui - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - e la creazione di uno nuovo a favore dell’autore. La dottrina e la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada sottostia al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo.