Per membri della comunione domestica s'intendono persone conviventi nella medesima economia domestica ai sensi dell’art. art. 110 cpv. 2 CP. Tale presupposto deve essere dato al momento della commissione dell’atto (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routère, Berna 2007, n. 51 ad art. 94 LCR). Un’eventuale separazione della vittima e dell’autore, che li porta a cessare la convivenza, intervenuta dopo i fatti è pertanto ininfluente (Niklaus Oberholzer, in Basler Kommentar, vol. 1, Basilea 2003, n. 7 ad art. 110 Abs.