Secondo l'art. 94 cifra 1 LCStr, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa (cpv. 2). Per membri della comunione domestica s'intendono persone conviventi nella medesima economia domestica ai sensi dell’art. art. 110 cpv.