Secondo l'art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio (cpv. 2). 40.2. Le concordanti dichiarazioni rese riguardo all’episodio del 11 maggio 2010 disegnano una situazione in cui è evidente l’intenzione di AP 1 di - almeno - ferire ACPR 1. Null’altro può essere seriamente dedotto dalla situazione in cui AP 1, armato di coltello, cerca di colpire la ex compagna e lo fa passando con il braccio oltre il corpo del fratello di lei che si era frapposto fra i due per difendere la sorella: