Se ne deduce che la decisione di uccidere è maturata in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima ritenuto come la degenerazione del comportamento di AP 1 e degli eventi sia attribuibile unicamente all’uomo e alla sua incapacità di accettare il rifiuto della ex compagna di riprendere la convivenza (STF 20.10.2004 inc. 6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.03.2003 inc. 6S.21/2003 consid. 2.2). La particolare perversione indiziata dal movente odioso è, poi, confermata sia dal modo in cui egli ha agito sia dal comportamento precedente sia, infine, da quello tenuto successivamente ai fatti.