STF non pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2.). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti).