Non è, per contro, ammissibile un errore sui fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di interesse, poco importa che l’autore, in presenza di un movente particolarmente odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid.