pag. 323, capitolo 6.3.1.3). In questo senso, è ammissibile l’errore sui fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato per altre persone. Non è, per contro, ammissibile un errore sui fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una particolare mancanza di scrupoli.