, n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed, Basilea 2008, pag. 11, ad art. 112 CP). La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole.