Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).