alla donna, infatti, data del 3 giugno 2010. Quindi, anch’esso è di più di un mese posteriore alla fine della convivenza dell’imputato e dell’accusatrice privata. In queste condizioni, la tesi della prima Corte secondo cui “la ACPR 1 non è rimasta indifferente al corteggiamento di colui che è ben presto diventato il suo nuovo compagno e che conseguentemente essa deve essersi raffreddata nei confronti dell’accusato che ha difatti lamentato che negli ultimi tempi non aveva più voluto avere rapporti sessuali con lui” (sentenza impugnata, consid 7, pag. 16) appare priva del benché minimo supporto fattuale.