La prima Corte ha, quindi, in definitiva ritenuto che l'imputato ha agito con modalità assurde assumendosi, con ciò, pur senza volere uccidere, il rischio enorme - legato all'atto di posare e mantenere premuta una lama affilata sul collo di una persona colta di sorpresa - di causare ferite a causa dell'istintiva reazione dell'aggredita. Da ciò il dolo eventuale accertato dai primi giudici. Dolo eventuale che regge, secondo la Corte di prime cure, anche avuto riguardo alla coltellata subita da ACPR 1 al torace. 15.2. La soluzione del quesito posto a questa Corte - dolo diretto o dolo eventuale - presuppone un corretto e puntuale accertamento dei fatti.