L’intenzionalità è definita all’art 12 cpv. 2 CP secondo cui commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’autore, pur agendo con un intento primario diverso, ritiene possibile che un evento (diverso da quello per cui ha agito) si produca e, cionondimeno, agisce accettandone - pur non desiderandola - l’eventuale realizzazione (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; STF 11 marzo 2010, inc.