La prima Corte ha prosciolto l'imputato dall'addebito per assenza dell’elemento soggettivo. L'appellante incidentale contesta il proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga riconosciuto colpevole di lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra 2 CP) e, in via subordinata, di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP). 12. L'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011, al punto 2, imputa a AP 1 anche il reato di furto d'uso per avere, a __________ in data 8 maggio 2010, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva immatricolato in __________ per farne uso, in particolare conducendolo sulla tratta stradale __________ e ritorno.