{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "208202280ab8a7786a4872f45d4547a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108\nRegesto:\nCommette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n\nMa soprattutto, va, dal profilo soggettivo, considerato, riguardo al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, l'assenza di impedimenti specifici. La perizia psichiatrica allestita in sede giudiziaria ha certo diagnosticato al prevenuto un disturbo di personalità antisociale (AI 219 pag. 48), ma il perito ha chiaramente precisato che tale disturbo non gli impediva di valutare il carattere illecito dei reati imputatigli, né inibiva la sua capacità di agire liberamente secondo la (corretta) valutazione della natura illecita dell'atto (pag. 46 e 47), per il che l'esperto ha concluso per l'assenza di una scemata imputabilità (AI 219 pag. 49).\nOra, tutto considerato, la colpa dell'imputato per il reato principale risulta essere - naturalmente riferita ai casi di assassinio - di intensità da mediamente grave a molto grave. Ne consegue che, tenuto conto del quadro edittale nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, se l’assassinio si fosse consumato, adeguata alla colpa dell'autore sarebbe stata una pena variante fra i 16 e i 17 anni di detenzione (cfr., a titolo indicativo, DTF 106 IV 342; STF 31.08.2006 inc. 6.P46/2006 e 6S.94/2006; STF 16.02.2006 inc. 6S.435/2005; sentenza TPC 29.11.2006 inc. 99/06; sentenza TPC 16.09.1992 inc. 164/92).\nTenuto conto del fatto che l’assassinio non è consumato ma solo tentato, adeguata appare essere la pena di 12 anni cui va aggiunto, per gli altri reati di cui deve rispondere (ritenuto che ciò che ha pesato di più sono le ripetute e gravi minacce), un anno di detenzione.\nI fattori legati all’autore (Täterkomponenten) sono pure tutti negativi. AP 1 non ha saputo trarre profitto né dalle due precedenti condanne in __________ - la prima delle quali (per aver causato la morte di una persona colpendola con un pugno) gli avrebbe dovuto insegnare che l'uso della violenza gratuita può avere conseguenze tragiche per la vita altrui - né dal carcere patito. Ciò pur dando atto che dette condanne ed espiazioni di pena sono lontane nel tempo e che, soprattutto durante la successiva permanenza in __________, AP 1 aveva saputo condurre una vita laboriosa e senza macchie dal profilo penale. Vi è poi anche un rischio di recidiva indicato dal perito medico psichiatra Dr. B.S. (AI 219 pag. 49; AI 248 pag. 3).\nDagli atti non emergono elementi attenuanti.\nNon c’è l’ammissione del reato principale (circostanza attenuante ritenuta in prima sede) essendosi AP 1 limitato ad ammettere di aver posato il coltello sul collo della vittima, perorando l'accidentalità sia delle ferite al collo che di quella al costato, con ammissione strumentale solo dei presupposti del reato per dolo eventuale. Neppure si può parlare di collaborazione. AP 1 si è anzi distinto per avere assillato e vessato la propria vittima anche dal carcere, cercando di costringerla a mentire in suo favore con la minaccia. Nemmeno al dibattimento d’appello egli ha dimostrato di avere almeno iniziato a prendere le distanze dai comportamenti assunti: del resto, non va dimenticato che, ancora recentemente, egli ha rinverdito le proprie minacce con scritti e telefonate dal carcere. In queste condizioni, la frase di pentimento pronunciata alla fine del dibattimento d’appello risulta essere una semplice frase di circostanza, detta nella speranza di ottenere un po’ di benevolenza. Ne consegue che, ritenuto, peraltro, il grave rischio di recidiva attestato dal perito, dire che il condannato fatica a prendere coscienza e a dissociarsi dai reati perpetrati e che non ha imboccato la via del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 inc. 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5) significa, purtroppo ancora oggi, a distanza di più di un anno dai fatti, usare un eufemismo.\nRitenuto,\ndunque, che, ad eccezione del buon comportamento tenuto in __________ - che,\ntuttavia, non ha alcun particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 seg. secondo cui\nl’incensuratezza è, da questo profilo, neutra) - non vi sono circostanze\nattenuanti la colpa da considerare, questa Corte infligge a AP 1 la pena\ndetentiva di 13 anni.\n44. Il perito psichiatrico ha ritenuto “possibile che il periziando possa commettere nuovi reati”, in particolare nei confronti dell’ex compagna (AI 219 pag. 49) ed ha proposto un trattamento:\n“ Ritengo che in questo caso ci sia una precisa indicazione per un trattamento specialistico consistente in una psicoterapia individuale volta alla ristrutturazione e al consolidamento della personalità emotiva del periziando, associato a misure educative tradizionali destinate a pazienti affetti da un disturbo di personalità antisociale volte a contenere i comportamenti impulsivi o aggressivi attraverso diversi mezzi (persuasione, inquadramento, repressione) in modo da privarli del loro solo modo d’espressione e mettere in questione la principale fonte di valorizzazione. (..) Non è necessaria l’introduzione di un trattamento psicofarmacologico a base antidepressiva o a base neurolettica, vista l’assenza di un episodio depressivo in corso e di un disturbo psicotico.\nE’ da ritenere possibile che il trattamento indicato (…) consenta di evitare il rischio di nuovi reati (…) Tale trattamento ambulatoriale può essere organizzato presso i servizi psico-sociali presenti sul territorio del cantone __________, erogandolo già nel corso del regime carcerario” (AI 219 pag. 49 e 50).\nAlla pena inflitta viene, dunque, associata una misura nel senso indicato dal perito psichiatra."}