{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "208202280ab8a7786a4872f45d4547a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108\nRegesto:\nCommette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n\n41.2. L’oggetto dell’infrazione deve essere un veicolo a motore, ritenuto che, non proteggendo l’art. 94 LCStr la proprietà, non è determinante stabilire se esso appartenga ad altri o meno. E’ così ipotizzabile che persino il proprietario stesso possa essere autore di furto d’uso (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 6 e n. 20 ad art. 94 LCR: ad esempio la società di leasing, oppure il datore di lavoro che finanzia integralmente un veicolo lasciato a libera disposizione del dipendente).\nIl comportamento perseguito consiste nel sottrarre un veicolo a motore. Il termine sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con quello utilizzato per il reato di furto di cui all’art. 139 CP, così che esso implica la rottura del possesso altrui - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - e la creazione di uno nuovo a favore dell’autore.\nLa dottrina e la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada sottostia al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo. Vale la stessa cosa se l’avente diritto non ha chiuso a chiave il veicolo o persino se ha perduto le chiavi (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 8 ad art. 94 LCR). L’avente diritto resta privo per contro del possesso del veicolo quando non sa più dove questo si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad esempio in una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi abbandonarlo; in una simile situazione entra in considerazione, invece che l’art. 94 LCStr, l’art. 137 CP.\nLa sottrazione si concretizza di norma con lo spostamento del veicolo, ma può anche consistere nel rendere quest’ultimo inaccessibile all’avente diritto.\nLa creazione del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla manifestazione della volontà di disporre del mezzo.\nIl possesso di una delle chiavi di un’automobile è un indizio dell’esistenza di un potere di fatto di disporne (DTF 101 IV 33 consid. 2b). Per contro la sottrazione della stessa non corrisponde ancora all’acquisto del dominio sul veicolo, fintanto che l’autore non l’abbia utilizzata (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 11 ad art. 94 LCR).\nE’ parimenti stato riconosciuto che il possesso ai sensi della norma in questione possa essere condiviso da più persone allo stesso tempo. In una simile situazione è ipotizzabile che la sottrazione possa essere commessa non solo da un terzo estraneo agli aventi diritto, ma addirittura da parte di un co-possessore a danno del o degli altri suoi omologhi. Determinante per stabilire se sussiste reato o meno è, in tale contesto, stabilire se ci si trova di fronte ad un co-possesso paritario, di uguale intensità per tutti coloro che vi partecipano, o ad un co-possesso subordinato.\nPer stabilire se il co-possesso è subordinato o meno bisogna accertare se sussiste una chiara suddivisione gerarchica del potere sul veicolo, se ed in quale misura i possessori possono disporre del bene autonomamente e se le responsabilità per quanto lo concerne sono equamente distribuite. In maniera più generale, quindi, occorre esaminare i rapporti esistenti tra coloro che possono disporre del veicolo (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 12 ad art. 94 LCR).\nDal punto di vista soggettivo, la commissione del reato presuppone che l’autore abbia agito con l’intento di fare uso del veicolo.\n41.3. Come visto sopra, l’8 maggio 2010 AP 1 era tornato in __________, per il battesimo della figlia della sorella di ACPR 1. Tuttavia, dopo avere deciso di disertare la cerimonia, nonostante fosse giunto a __________ con la sua autovettura, si è impossessato temporaneamente di quella di proprietà dell’ex compagna (usando una chiave di riserva) per farsi un giro, raggiungendo __________, e comperarsi delle birre per poi tornare a __________, dove ha lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura era stata, in precedenza, parcheggiata dalla donna.\nVa anzitutto precisato che il possesso da parte del prevenuto della chiave di scorta del veicolo non permette di concludere a favore dell’esistenza di un co-possesso paritario dei due sullo stesso.\nIn primo luogo va rilevato che AP 1 aveva una sua automobile personale, una VW Polo grigia, e che proprio con questa era giunto a __________, proveniente da __________, quell’8 maggio 2010 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 8, RPG doc. 15; vedi anche verbale PP di ACPR 1 del 1. luglio 2010, pag. 12, RPG doc. 3).\nSecondariamente è pure accertato, poiché riconosciuto dallo stesso imputato, che l’Opel Meriva era di ACPR 1 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 8, RPG doc. 15).\nLa stessa ha poi precisato che:\n“ (…) E’ invece corretto che la Opel Meriva era mia e che pagavo delle rate di leasing. Non è vero che AP 1 mi abbia aiutato a pagare le rate. Io ho sempre lavorato e ho sempre potuto pagare.\nAP 1 ha potuto sì guidare la mia vettura, quando stavamo assieme, ma solo due o tre volte. Io non mi fidavo di lui perché lui aveva appena fatto la patente. Non mi ricordo se abbia guidato la Opel Meriva quando eravamo assieme a __________. Prima dell’8 maggio 2010, ma anche perché non avevo in mente la circostanza, non ho mai chiesto a AP 1 di ritornarmi la seconda chiave della vettura che era rimasta a __________” (AI 211 pag. 4)."}