{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n\nSecondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150, consid. 2; DTF 106 IV 342, consid., 4; DTF 118 IV 122; DTF 120 IV 265 consid. 3a; DTF 127 IV 10; DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005 [6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004], consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid. 5.2.; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; Schwarzenegger, op. cit., n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed, Basilea 2008, pag. 11, ad art. 112 CP).\nLa valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).\nIn questo senso, è ammissibile l’errore sui fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato per altre persone.\nNon è, per contro, ammissibile un errore sui fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di interesse, poco importa che l’autore, in presenza di un movente particolarmente odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2.).\nPer giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., n. 25, ad art. 112).\n38.2. Come visto sopra, è accertato che AP 1 ha deciso di uccidere l’ex compagna perché incapace di accettare il rifiuto della donna di tornare con lui dopo che la loro convivenza aveva preso fine a causa della sua decisione - non condivisa da lei - di lasciare il lavoro in __________ e tornare in __________. Il movente è quindi da individuare, più che nell’amore per la compagna, in un sentimento di estremo egoismo che ha trasformato la ACPR 1 in un oggetto da possedere o da distruggere (cosiddetta reificazione della vittima).\nEgli ha, dunque, palesemente agito per un motivo che - così come più volte indicato dal TF in casi analoghi (STF 24.1.2012 inc. 6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.8.2006 inc. 6P.46/2006 e 6S.94/2006 consid. 9.3; STF 16.2.2006 inc. 6S.435/2005 consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc. 6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.3.2003 inc. 6S.21/2003 consid. 2.2 cit. anche da Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n.10 e 11 ad art. 112 ) - è talmente futile ed egoistico da risultare odioso al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all’art 112 CP (cfr. anche DTF 127 IV 20 in cui il TF ha stabilito che commette assassinio il padre che uccide la figlia perché questa non si piega alla sua volontà).\nAl riguardo, occorre evidenziare che la vittima nulla aveva fatto per oggettivamente giustificare la rabbia e la reazione violenta dell’uomo. Il loro rapporto si era concluso dopo che la donna aveva rifiutato di seguirlo in __________ e tale fine era stata sancita in una discussione che si era conclusa in modo pacifico tant’è che fu la stessa donna ad accompagnare l’uomo in __________ ."}