{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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E’, qui, appena il caso di sottolineare che AP 1 non si è “limitato” (si fa per dire) a tagliare il collo della sua vittima. Egli, alle due ferite impressionanti al collo, ha aggiunto un colpo inferto con forza altrettanto impressionante al costato, cioè ad un’altra zona, pure notoriamente sede di organi vitali (oppure, nell’altra ipotesi che qui entra in linea di conto, a questo colpo ha aggiunto quelli al collo). Tale successione di colpi nelle due zone indicate non può che essere vista come la manifestazione concreta non solo della volontà di uccidere ma anche di determinazione nel perseguire il proprio scopo.\nA titolo puramente abbondanziale, si rileva ancora che l’intenzione di uccidere - o meglio, l’inverosimiglianza della versione dell’imputato - è confermata anche dal contenuto della lettera inviata dal carcere e con cui AP 1 ha tentato, con le minacce, di convincere la vittima a mentire a suo favore affermando, appunto, che le ferite erano il frutto di una fatalità e non di una sua volontà. Di particolare significato, in tal senso, le seguenti frasi di AP 1:\n“ … comunque torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la denuncia. Dì che ho voluto spaventarti e tu hai girato la testa e un operaio mi ha spinto e ti ho toccato col coltello. Io dico che è meglio per te e per M.”\n(AI 62, lettera indirizzata a “Ma.”).\nCosì come i precedenti sms, questa lettera, correttamente letta, è conferma inequivocabile del fatto che AP 1 ha agito per uccidere e che il suo tentativo di eliminare l’ex compagna è andato a vuoto soltanto grazie all’intervento dell’operaio che è corso in soccorso della donna.\nInfatti, minacciando la donna (“è meglio per te e per M.” perché “comunque torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia”) affinché dicesse che lui voleva solo spaventarla e che le ferite erano dovute a lei che aveva girato la testa e all’intervento dell’operaio, AP 1 dimostra che le cose non sono andate così.\nFossero andate così, sarebbe bastata un’esortazione a dire la verità.\nNon sarebbe stata necessaria né la minaccia né il suggerimento di che cosa dire.\n37. Nella misura in cui mira al riconoscimento del dolo diretto di AP 1 nel tentativo di uccidere ACPR 1, l'appello del procuratore pubblico merita, dunque, di essere accolto.\n38. Secondo il procuratore pubblico ricorrono gli estremi per imputare a AP 1 il tentato assassinio.\n38.1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.\nDunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).\nL'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 3-23 ad art. 112 CP). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a, DTF 115 IV 8 consid. 1b).\nPer caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17 maggio 2007, consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, pag. 27 n. 19)."}