{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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Quest’uomo aveva una forza bestiale e mi ha trascinato per la cucina in direzione della porta d’uscita d’emergenza. Aggiungo che non appena ho liberato ACPR 1 le ho gridato “vai via, vai via” (…)\nADR che quando io ho infilato le mie braccia sotto le ascelle dell’uomo per liberare ACPR 1 sono sicuro che lui aveva ancora le mani al collo di lei. Sennò non sarei riuscito a infilargli le braccia sotto le ascelle per poi riunirle dietro alla sua nuca. Correggo pertanto quanto è stato verbalizzato in polizia il 13.06.2010: io non ho visto l’uomo spostare le mani all’altezza della cintura di ACPR 1”\n(AI 48 pag. 2 verso il basso).\nLa deposizione di T. - secondo cui egli ha liberato la donna infilando le sue braccia sotto le ascelle dell'imputato, unendo poi le sue (di T.) mani dietro la nuca dell'aggressore e strappandolo all’indietro - è confermata da quella di C.B. che, accorsa sulla porta della cucina perché allarmata dalle urla di ACPR 1, ha visto “che un uomo (che successivamente al 12.06.2010 ho saputo essere un operaio che ancora oggi lavora a __________) ne aveva afferrato un altro da tergo infilandogli le braccia da sotto le ascelle” (AI 145 pag. 4).\nb. Questa Corte ha provveduto, in camera di consiglio, ad una ricostruzione del fatto mimandolo secondo la descrizione data dal teste, convincendosi che la posizione assunta dalle braccia dell'imputato a seguito dell’intervento di T. - che, oltretutto, strappava all’indietro l’imputato per liberare la donna - ha reso impossibile, in quella fase, una penetrazione del corpo di ACPR 1 con il coltello.\nQuindi, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato - e avallato erroneamente dai primi giudici - la ferita al torace non può essere stata inferta nella fase dell'intervento liberatorio di T..\nMa anche qui c’è di più.\nc. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, anche le considerazioni del perito medico legale escludono la dinamica casuale addotta dall'imputato:\n“ La lesione osservata al costato della vittima non è in alcun modo compatibile con la ricostruzione dell’imputato. (..) D’altra parte, l’ipotesi di un colpo brandito volontariamente è perfettamente coerente con la regione attinta e le lesioni prodottesi. In ogni caso, chi impugnasse il coltello non potrebbe non accorgersi dell’evento”\n(AI 190 pag. 13; cfr., anche, AI 229 pag. 6).\nIl perito ha anche precisato che l’intervenuta frattura costale prova che “la forza con cui il colpo fu portato (in rapporto anche con la tipologia dell'arma) fu di intensità consistente” (AI 190 pag. 12) ciò che esclude, già di per sé, la tesi difensiva di un colpo inferto accidentalmente, mentre l’autore veniva allontanato dalla vittima.\nPer dirla con parole povere, basta l’accertamento della forza con cui il colpo è stato inferto a rendere arbitraria la tesi dei primi giudici secondo cui la coltellata al torace fu un gesto involontario.\nNon bisogna, infatti, dimenticare che quella pugnalata è stata tanto forte da causare la frattura della vertebra. Non c’è chi non veda che un tale colpo non può essere stato inferto inavvertitamente mentre T. strappava via l’imputato dalla vittima.\nd. Questa Corte ha anche formulato due ipotesi sul momento in cui, cronologicamente, potrebbero essere state provocate le lesioni al collo, al torace e alla costola.\nSecondo la prima ipotesi, vi sarebbe stato un primo taglio al collo, poi la ferita al torace e, per finire, un secondo taglio al collo (così come sembra indicare la vittima).\nNella seconda ipotesi, prima ci sarebbe stata la coltellata al torace e poi i tagli al collo. Entrambe le ipotesi sono compatibili con quanto ha visto l'operaio T. quando è entrato nel locale cucina, e meglio, la posizione delle mani di AP 1 davanti al collo della vittima e i piccoli movimenti della mano destra.\nNon vi sono, tuttavia, sufficienti elementi per dire con certezza se sia valida la prima o la seconda ipotesi.\nComunque sia - in assenza di altre ipotesi plausibili - si può ritenere che, sia nella prima che nella seconda ipotesi, gli accertamenti del perito medico legale letti insieme alle altre risultanze evidenziano in modo inconfutabile la volontarietà dei gesti compiuti da AP 1.\n31. Nell'accertamento dei fatti va, per finire, anche evidenziato che R., padre della vittima, ha fatto pervenire agli inquirenti una dichiarazione da cui risulta che - poche ore dopo i fatti - egli è stato più volte contattato telefonicamente da AP 1 che, a più riprese, gli ha ripetuto il seguente messaggio:\n“ mi conosci, sai chi sono. Devi sapere che ho ucciso la tua figlia, l’hanno portata all’ospedale con l’ambulanza e io la guardo. Se non muore vado da lei all’ospedale e l’uccido. So nascondermi e la polizia non mi catturerà. Dopo che finisco con la tua figlia, vengo e uccido anche voi” (AI 217, dichiarazione 16.02.2011 di R.)."}