{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "208202280ab8a7786a4872f45d4547a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108\nRegesto:\nCommette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n\n“ La dinamica descritta dall’aggressore non è compatibile con le ferite prodotte. La lesione è stata il frutto dello scorrimento in almeno due momenti distinti della lama sul collo. Scorrimento che ha certamente necessitato in entrambi i casi un movimento relativo tra lama e collo di numerosi centimetri. Per queste ragioni la ricostruzione di un evento accidentale determinato da un inconsulto movimento della vittima appare del tutto insufficiente a produrre lesioni come quelle osservate. Appare del tutto evidente che l’unica spiegazione possibile comprenda una chiara volontà lesiva dell’autore” (AI 190 pag. 9 e 10).\nLa conclusione della prima Corte secondo cui il medico legale avrebbe, in un secondo tempo, ammesso la compatibilità delle ferite con la versione data da AP 1 è frutto di una lettura soltanto parziale delle argomentazioni peritali e, quindi, è come tale arbitraria.\nInfatti, rispondendo alla domanda volta a sapere se la dinamica descritta dall’imputato è compatibile con le ferite subite al collo dalla vittima, il perito ha, in realtà, affermato che tale compatibilità può essere sostenuta unicamente a livello teorico ritenuto che una ferita da taglio si produce quando è il coltello a scorrere sia quando a scorrere è, invece, il distretto corporeo interessato ed ha ribadito, invece, che, nel caso concreto, la profondità delle ferite riportate dalla donna è prova che “l’autore ha esercitato un’azione volontaria”:\n“ io posso oggi con sicurezza sostenere che la lesione al collo è stata procurata tramite almeno due azioni distinte. Lo posso dire con sicurezza perché le caratteristiche della lesività e l’angolatura degli estremi della soluzione di continuo della cute sono incompatibili con un’azione continua operata con una lama di coltello.\nPer quanto riguarda la compatibilità della dinamica descritta dall’imputato rispetto alle lesioni riscontrate su ACPR 1 osservo che la stessa (la compatibilità) può essere sostenuta con la seguente considerazione: sotto il profilo medico-legale una ferita da taglio si opera allorquando un distretto corporeo scorra reciprocamente con il filo di una lama. Il prodotto di questa azione è identico sia che a muoversi sia la lama sia il distretto corporeo. Si tratta di un movimento relativo.\nAggiungo nondimeno, pur non essendo un quesito a me demandato, che sotto il profilo muscolare e/o meccanico, se un individuo mantiene un coltello impugnato nonché la relativa lama premuta contro un distretto corporeo, provocando le lesioni oggettivamente riscontrate al collo di ACPR 1, significa che l'attore opera un'azione muscolare volontaria” (AI 229 pag. 3 verso il basso).\nInoltre, il perito medico legale sconfessa la versione di AP 1 anche laddove afferma che:\n“ non è plausibile che l'autore, indipendentemente dalla costituzione di ACPR 1, non si sia accorto di aver provocato la lesione al collo, in quanto la stessa (lesione) ha una soluzione di continuo di diversi centimetri di lunghezza e di diversi centimetri di profondità”\ne che\n“ se dopo un istante da un eventuale movimento della vittima, l'autore abbandonasse la presa del collo e/o rilasciasse la pressione muscolare, si potrebbe cagionare una lesione della cute molto meno profonda e molto meno lunga di ciascuna di quelle osservate.”\ne, infine:\n“ rispondo, facendo riferimento alla (temporalmente) seconda parte della lesione al collo, che la presenza di una terza persona che afferra l’autore da tergo non modifica le considerazioni fisiologiche e meccaniche relative alla mano armata di coltello, a meno che la mano della terza persona vada a sovrapporsi a quella dell’aggressore e che il braccio (del terzo) non costringa quello dell’aggressore contro il bersaglio” (AI 229 pag. 3 in basso e pag. 4 in alto).\n30.3.3. L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è, infine, dimostrata con estrema chiarezza dalle foto in atti (allegato 8 RPG e allegato all’AI 120) che ritraggono due tagli con direzioni fra loro completamente diverse tanto da formare un angolo acuto.\nAnche per un profano è evidente che si tratta di ferite che non possono essere state provocate dal tentativo della vittima di sfuggire alla presa.\n30.3.4. Quanto alla ferita da taglio al torace con frattura costale (procurate entrambe dalla penetrazione del coltello), AP 1 sostiene di non essersi neppure accorto di aver inferto una coltellata al torace di ACPR 1. In corso d'inchiesta, egli ha ipotizzato che tale ferita possa essere stata prodotta nella fase in cui lottava con l'operaio T. tentando di liberarsi. E', a suo dire, possibile che mentre T. lo tirava via, lui (AP 1) “abbia inavvertitamente toccato ACPR 1 con la lama del coltello sul torace” (AI 233 pag. 13 verso l'alto).\na. Al riguardo, subito dopo i fatti, ACPR 1 ha detto quanto segue:\n“ ...io ho urlato, sì, ho urlato e a quel punto la persona mi ha ferita alla schiena. Ricordo che dal mio collo, a quel punto, saliva il sangue… questo mi ricordo”\n(verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010, pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto).\nIn seguito, la donna ha detto:\n“ dopo essere stata ferita al mignolo della mano sinistra e alla gola, ho sentito anche un dolore forse 20 cm sotto l’ascella sul costato a destra” (AI 33 pag. 15).\nT. non ha visto l'imputato colpire ACPR 1 al torace:"}