{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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Pur tralasciando le minacce rivolte alla donna nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2010 - di cui diremo dopo e che non sono propriamente tipiche di una persona che pensa di avere ancora una relazione con la donna che sta minacciando - il fatto che, subito dopo la lite avvenuta a __________ (di cui diremo più sotto), egli si è recato a Sigirino ed ha sottratto dalla camera della donna i gioielli e i documenti dimostra con chiarezza che egli ha mentito dicendo che, nemmeno quel giorno, lui aveva capito che la relazione era finita. Durante l’inchiesta, egli aveva detto di avere preso i gioielli perché non sopportava che lei li portasse mentre stava con un altro uomo (AI 176 pag. 8 in alto). Al dibattimento d’appello egli ha dichiarato di avere preso i gioielli perché erano tutti regali suoi: in ciò, è evidente l’ammissione della consapevolezza della rottura del legame sentimentale con la donna. Pari significato va dato alle motivazioni fornite per il furto dei documenti: come vedremo più sotto, egli ha dichiarato di averli presi per costringere la donna a tornare con lui. Non è necessario argomentare per dimostrare che chi agisce in questo modo è perfettamente consapevole dell’intervenuta fine del legame sentimentale.\nIn queste condizioni, ammettere i fatti così come descritti dall’imputato - che ha, peraltro, come vedremo anche sotto, costantemente dato prova di mentire - significa operare una valutazione unilaterale del materiale probatorio.\nAl riguardo si osserva, ancora, che quello che la prima Corte ha considerato come un “costante tentativo di avere udienza dalla ACPR 1” che dimostrerebbe che fra i due ex conviventi non vi è stata nessuna discussione chiarificatrice (sentenza impugnata consid. 6 pag. 16) altro non è, come vedremo, che l’evidente persecuzione messa in atto dall’uomo - descritta, peraltro, non solo dalla donna ma anche da terzi e confermata dal tenore degli sms che lui stesso scriveva - che non sapeva accettare il chiaro rifiuto della donna che era stata sin lì la sua compagna.\nIn queste circostanze, il derivare da tale comportamento di AP 1 la conferma delle dichiarazioni di lui - chiaramente smentite da quelle contrarie rese da un teste la cui attendibilità è fuori discussione - è arbitrario.\n18. Neppure la prima Corte può essere seguita là dove sostiene che contro l’ipotesi di una relazione “improvvisamente e consensualmente risoltasi dopo una tranquilla discussione” depone il fatto che, all’epoca, “la donna era oggetto delle attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha presto sostituito l’accusato al suo fianco ed è ancora oggi il suo compagno” (sentenza impugnata, consid 7, pag 16).\nNonostante il fatto che quanto riportato al considerando precedente dimostra che, invece, fra i due vi fu una chiara discussione sulla fine della relazione, le citate considerazioni della prima Corte impongono una precisazione.\nCome visto sopra, la relazione fra l’imputato e l’accusatrice privata si è conclusa in modo chiaro il 3 maggio 2010 (giorno del rientro in __________ di AP 1).\nParlando di “attenzioni amorose”, la prima Corte fa riferimento ad alcuni sms inviati sul cellulare di ACPR 1 da O., prima, e Br., poi.\nRisulta dagli atti che O., un collega della donna (lavorava, all’epoca, in cucina, addetto alla preparazione delle insalate ed altri compiti minori), ha inviato sul cellulare della donna 18 sms tra il 31 maggio e il 12 giugno 2010 (AI 199; allegato 73 al RPG).\nRisulta parimenti dagli atti, tuttavia, che fra O. e la donna non vi è mai stata una relazione sentimentale. O. ha espressamente dichiarato che fra lui e la donna non vi fu mai nessuna relazione amorosa ma soltanto un’amicizia affettuosa fra colleghi come le tante che nascono in un ambiente particolare come quello dei grossi cantieri dove lavorano persone lontane dalla famiglia (AI 199 verbale d’interrogatorio PS di O. del 17.02.2011 pag. 4 verso l'alto). Lo stesso ha fatto ACPR 1:"}