{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "208202280ab8a7786a4872f45d4547a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108\nRegesto:\nCommette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n\nComprensione non significa però - hanno spiegato i primi giudici - accettazione o rassegnazione. Da ciò, il fittissimo traffico di sms con cui AP 1 ha bombardato la donna sino al giorno dell'aggressione, sms da cui traspaiono i vari stati d'animo di un imputato - a volte tenero e implorante, altre volte minaccioso e ingiurioso - ancora innamorato e speranzoso di riallacciare la relazione, ma geloso, ferito e viepiù frustrato dall'insuccesso dei suoi sforzi di riportare a sé la compagna.\nb. Sempre secondo la prima Corte, gli stati d'animo sopra descritti si ritrovano anche negli sms spediti il giorno dell'aggressione: toni tranquillizzanti all'inizio del viaggio - da cui si deduce che AP 1 non era partito dal domicilio con l'intenzione di nuocere a ACPR 1, ma con lo scopo di andare a parlare con lei - e poi un brusco cambiamento in toni viepiù minacciosi.\nSecondo la prima Corte, nei messaggi successivi traspaiono per finire la frustrazione per il fatto che la donna non gli rispondeva e la gelosia per la percepita presenza di un altro uomo. Stante il reiterato silenzio della donna, l’appellante - che la spiava attraverso la finestra della cucina della mensa e la vedeva intenta a pulire il bollitore della pasta - si è arrabbiato e si è deciso a entrare nel locale, ciò che ha portato al ferimento della donna.\nc. Per la prima Corte, AP 1 non è, comunque, entrato in cucina determinato ad uccidere. L'accaduto non è, secondo i primi giudici, frutto di un disegno prestabilito - foss'anche nei minuti trascorsi fuori dalla cucina - ma di improvvisazione.\nI primi giudici, pur rilevato che il medico legale Dr. O., nel referto 2 febbraio 2011, ha considerato le ferite inferte al collo e al costato di ACPR 1 incompatibili con la versione dell'imputato, hanno osservato che lo stesso medico, in occasione della sua audizione del 22 marzo 2011, è stato meno categorico nel ritenere le ferite al collo incompatibili con la versione dell'accusato, ammettendo che questa può essere sostenuta e non ha escluso la dinamica casuale addotta dall'imputato in merito alla ferita al torace.\nLa prima Corte ha, quindi, in definitiva ritenuto che l'imputato ha agito con modalità assurde assumendosi, con ciò, pur senza volere uccidere, il rischio enorme - legato all'atto di posare e mantenere premuta una lama affilata sul collo di una persona colta di sorpresa - di causare ferite a causa dell'istintiva reazione dell'aggredita. Da ciò il dolo eventuale accertato dai primi giudici. Dolo eventuale che regge, secondo la Corte di prime cure, anche avuto riguardo alla coltellata subita da ACPR 1 al torace.\n15.2. La soluzione del quesito posto a questa Corte - dolo diretto o dolo eventuale - presuppone un corretto e puntuale accertamento dei fatti.\nInfatti, quando è contestata, la volontà dell’interessato va dedotta dai fatti, cioè da indizi esteriori valutati secondo le regole di esperienza (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.; DTF 133 IV 1 consid. 4.1; DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF con sentenza del 20.05.2011, inc. 6B_621/2010).\n16. Risulta dagli atti che l’impiego trovato in __________ non incontrò - e da subito - il gradimento di AP 1. Così, scontento della sua situazione professionale, AP 1 decise di tornare in __________.\nSempre dagli\natti risulta che la compagna tentò di dissuaderlo tanto che, in un primo\nmomento, l’uomo venne convinto a cambiare cantiere e spostarsi a __________.\nTuttavia, il cambiamento di sede non portò gli esiti sperati: nemmeno il nuovo\nlavoro risultò gradito a AP 1 che se ne andò senza nemmeno avvertire il datore\ndi lavoro.\nAl proposito, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue:\n“ A __________ AP 1 non era contento. Non aveva amici e il lavoro non lo soddisfaceva perché doveva occuparsi di lavori di pulizia. Voleva quindi tornare in __________ ma attraverso mia sorella, che è sposata con M. che è un responsabile della ditta A., si è riusciti a convincerlo a spostarsi a lavorare presso il villaggio __________. Il trasferimento è avvenuto verso la metà di aprile 2010. Io e AP 1 ci siamo spostati assieme. Dormivamo nella stessa camera ma svolgevamo mansioni diverse. Io facevo l’aiuto-cuoca; invece lui si occupava delle pulizie del villaggio.\nIo a __________ lavoravo ancora il giorno dei fatti, il 12.06.2010 e non avevo intenzione di smettere.\nInvece AP 1 a __________ ci è rimasto solo due o tre settimane. Se ne è andato senza avvertire direttamente il datore di lavoro (…) ADR che AP 1 se ne è andato da __________ per gli stessi motivi che valevano a __________. Non gli piaceva il lavoro e si sentiva distante dai suoi amici che erano a __________” (AI 33 pag. 4; cfr., anche, AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto in cui la donna ha dichiarato: “AP 1 non era tanto contento di lavorare qui in __________. Non riusciva ad abituarsi al lavoro. E quindi sono iniziate un po’ delle discussioni, perché lui voleva rientrare in __________ a lavorare mentre io volevo stare qui, perché mi trovavo bene. Inoltre, per venire in __________, io avevo lasciato il mio lavoro in __________. Tant’è che gli dicevo che se lui voleva tornare in __________ poteva farlo, ma io sarei rimasta qui. Abbiamo avuto più volte delle discussioni su questo tema, ma senza mai litigare. Normali discussioni tra adulti” (AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 e 4)."}