{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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I primi giudici, pur accertando i fatti così come descritti nell’AA, non li hanno considerati un furto d'uso.\nL'appellante incidentale contesta il proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga riconosciuto colpevole di furto d'uso (art. 94 cifra 1 LCStr).\n13. Con sentenza del 5 agosto 2011 la Corte delle assise criminali ha, pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, furto e infrazione alla LF sugli stranieri e lo ha condannato alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e ai risarcimenti all'accusatrice privata ACPR 1.\nLa sentenza è stata, come detto, appellata dal condannato e, in via adesiva, dal procuratore pubblico.\nDi qui la presente procedura.\nAppelli\n14. AP 1 non contesta di essersi reso autore colpevole dei reati ritenuti dalla sentenza di prime cure.\nIl procuratore pubblico sostiene, invece, che, per i fatti avvenuti a __________ la sera del 12 giugno 2010, ricorrono gli estremi per dichiarare, in via principale, AP 1 autore colpevole di tentato assassinio e, in via subordinata, per dichiararlo autore colpevole di tentato omicidio per dolo diretto.\n15. Prima di esaminare se ricorrano gli estremi per ritenere il tentato assassinio, occorre chinarsi sulla questione di sapere se AP 1, la sera del 12 giugno 2010, abbia agito per dolo diretto o per dolo eventuale.\nL’intenzionalità è definita all’art 12 cpv. 2 CP secondo cui commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).\nLa seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’autore, pur agendo con un intento primario diverso, ritiene possibile che un evento (diverso da quello per cui ha agito) si produca e, cionondimeno, agisce accettandone - pur non desiderandola - l’eventuale realizzazione (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6).\n15.1. AP 1 nega di avere voluto uccidere ACPR 1 per dolo diretto. Egli sostiene di avere voluto soltanto costringere l’ex compagna a partire e che, perciò, si è limitato ad appoggiarle il coltello sulla gola senza muoverlo. Le ferite alla gola - sostiene ancora l’appellante - la donna se le è procurate praticamente da sola, mentre si muoveva nel tentativo di liberarsi. Quelle al costato, invece, sono del tutto accidentali e sono dovute, in sostanza, al maldestro intervento dell’operaio che è corso in aiuto della donna.\na. I primi giudici hanno - in grande sintesi - dato credito alla versione dei fatti raccontata da AP 1 secondo cui fra lui e la compagna non vi è mai stata una discussione esaustiva e chiara - “tra persone adulte” - sulla fine del loro rapporto sentimentale e i motivi che avevano portato alla cessazione della coabitazione. La persistenza dell'imputato nel negare (anche contro ogni ragionevolezza) la fine della relazione si spiega, appunto - secondo i primi giudici - con il fatto che la donna non gli ha mai esplicitamente detto che la loro relazione era finita. Anche il successivo comportamento dell'imputato, secondo i giudici di prime cure, non è quello della persona che ha partecipato ad una civile discussione, questo non tanto per gli insulti e le minacce proferiti all'indirizzo della compagna (frammisti però a messaggi d'amore) ma - ancora il 12 giugno 2010, giorno del fatto di sangue - per il costante ma vano tentativo di ottenere udienza dalla donna.\nCon riferimento agli sms rinvenuti nel telefono cellulare di ACPR 1, la prima Corte ha rilevato che la donna all'epoca era anche oggetto delle attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha poi sostituito l'imputato al suo fianco e che, conseguentemente, si è raffreddata nei confronti di quest'ultimo. Sicché - secondo i primi giudici - l'imputato si è anche sentito, non senza motivo, abbandonato sentimentalmente e - ciò che ha peggiorato la situazione - senza che sul tema gli fosse stato accordato un franco contraddittorio. Sempre secondo la Corte di prime cure, la data esatta d'inizio della nuova relazione è circostanza priva di rilievo.\nSecondo la Corte di prime cure, il contraddittorio non c'è stato né il 3 maggio 2010 (quando l'imputato è tornato in __________ ), né in occasione dei successivi incontri dei due, l'8 maggio 2010 (quando AP 1 si è recato a __________ per il battesimo del nipotino della donna) e l'11 maggio 2010 (quando l'imputato si è introdotto nell'appartamento di ACPR 1, a suo dire, per poterla sorprendere in compagnia di un altro uomo e c'è stata una colluttazione con il fratello di lei). Per i primi giudici, solo il 22 maggio 2010 - quando la donna ha portato via i suoi effetti personali da __________ - l'imputato ha compreso che fra loro era finita."}