{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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Nel febbraio 2010 ha trovato impiego in __________.\nAP 1 si è sposato una prima volta in __________ nel 1979. Questo matrimonio - da cui sono nati tre figli, un maschio e due femmine, che oggi hanno 31, 29 e 26 anni e che vivono con le rispettive famiglie in __________ e in __________ - è stato sciolto per divorzio nel 1990.\nAP 1 si è, poi, sposato una seconda volta nel 1995-1996, sempre in __________. Da questo matrimonio non sono nati figli.\nIn costanza del secondo matrimonio, AP 1 allacciò una relazione con ACPR 1 (all’epoca, era sposata con un altro uomo da cui viveva separata sin dal 2000) che, nel 2002, lo seguì in __________.\nAccortasi della relazione, l'allora moglie dell'imputato avviò le pratiche di divorzio che venne pronunciato nel 2009.\nAnche ACPR 1 chiese ed ottenne il divorzio.\nAP 1 e ACPR 1 hanno convissuto a __________ fino al febbraio 2010, quando i due sono giunti in __________, dove lui è stato assunto in una mensa come addetto alle pulizie delle stanze e della cucina, alla distribuzione dei pasti agli operai e come aiuto cucina mentre lei come aiuto cucina.\nDopo due settimane AP 1 è stato trasferito per una settimana in una mensa della stessa ditta a __________ e poi di nuovo alla mensa di __________, mentre ACPR 1 è stata distaccata per due settimane in una mensa di __________.\nLa prima settimana dopo Pasqua, entrambi sono stati spostati a __________ nella mensa del cantiere __________.\nIl 3 maggio 2010 AP 1 ha lasciato il posto di lavoro in __________ per far rientro in __________.\n8. L'imputato ha due precedenti penali risalenti all'epoca in cui egli ancora viveva in __________.\n8.1. L'11 luglio 1990 AP 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 6 (sei) anni per avere causato la morte di B..\nAP 1, la mattina del 20 febbraio 1990, in stato d'ebbrezza, si recò al Municipio della città di __________. Allontanato dagli addetti al servizio, AP 1 si diresse verso il centro città, dove si imbatté in B. (che attendeva, con altri, l’apertura di un negozio) cui chiese per quale partito avrebbe votato e che, poi, colpì con un pugno al volto. L’uomo perse l’equilibrio e cadde all’indietro. Picchiò la testa sull'asfalto, riportando gravi lesioni che ne hanno causato la morte.\nDella pena inflittagli, AP 1 ha scontato 2 (due) anni e mezzo, il resto essendo stato sospeso condizionalmente.\n8.2. Liberato nel settembre del 1992, AP 1 il 12 maggio 1993 è stato nuovamente processato per una serie di furti di generi alimentari commessi in cantine di case d'abitazione la notte del 13 marzo 1993. Per questi furti egli è stato condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e sei mesi, che ha espiato integralmente, senza che sia stata revocata la condizionale del residuo di pena della precedente condanna.\nAccertamenti e qualifiche giuridiche della prima Corte\n9. La Corte delle assise criminali ha ritenuto che AP 1, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, a __________, si è reso autore colpevole di tentato omicidio intenzionale giusta l'art. 111 CP commesso per dolo eventuale, preferendo questa tesi a quella accusatoria di tentato assassinio ex art. 112 CP.\nGli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte e la relativa qualifica giuridica non sono contestati dall'appellante principale (AP 1).\nL'appellante incidentale (procuratore pubblico) contesta, invece, sia l'accertamento dei fatti, sia la qualifica giuridica del tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale.\n10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che AP 1, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre località imprecisate, si è reso autore colpevole di:\n- ripetuta minaccia per avere ripetutamente incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms e meglio come descritto al punto 3 dell'atto d'accusa 28 aprile 2011;\n- ripetuta ingiuria per avere ripetutamente offeso l'onore di ACPR 1 tramite delle telefonate e con messaggi sms, e meglio come descritto al punto 4 dell'atto d'accusa del 28 aprile 2011;\n- furto per avere sottratto a ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di circa fr. 5'000.–, e meglio come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011;\n- infrazione alla LF sugli stranieri per avere esercitato, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e in altre imprecisate località, attività lucrative di ausiliario delle pulizie alle dipendenze della società A., e meglio come descritto al punto 3 dell'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011.\nQueste condanne non sono oggetto di contestazione.\n11. L'atto d'accusa del 28 aprile 2011, al punto 2, imputa a AP 1 anche il reato di lesioni semplici qualificate per avere, a __________ in data 11 maggio 2010, impugnando un coltello durante una zuffa con C., fratello della vittima, colpito di striscio ACPR 1 all'addome con la suddetta arma bianca, cagionandole una lesione al corpo con conseguente perdita di una minima quantità di sangue.\nLa prima Corte ha prosciolto l'imputato dall'addebito per assenza dell’elemento soggettivo.\nL'appellante incidentale contesta il proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga riconosciuto colpevole di lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra 2 CP) e, in via subordinata, di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP)."}