{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "208202280ab8a7786a4872f45d4547a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108\nRegesto:\nCommette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n\nCosì come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010, inc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010, inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).\nNell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007, inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.\n6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a, DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.\nIl precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.\nIl ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.\nIl principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 2d; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13.06.2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 13.05.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1: STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; STF del 19.04.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag 73).\nL'accusato AP 1 e i suoi precedenti penali\n7. Per quanto concerne la vita e la personalità dell'imputato si può ritenere quanto segue.\n7.1. AP 1 è nato il 26 aprile 1961, a __________. Dal matrimonio dei suoi genitori - il padre era muratore e la madre operaia di fabbrica - sono nate altre due figlie, una tuttora vivente. Sua madre è morta nel 1989. All'imputato non è nota la data della morte del padre che non ha praticamente conosciuto, avendo questi abbandonato la famiglia quando lui era piccolo."}