{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-108_2012-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110891&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "889902343a20e13866f5d931c063cc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 16.02.2012 17.2011.108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza.  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Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 16 febbraio 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura\nd’appello avviata a seguito dell'annuncio\n9 agosto 2011 confermato con la dichiarazione di appello 18 ottobre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\ne dell’appello incidentale 28 ottobre 2011 presentato dal\n|\n|\nprocuratore pubblico\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata il 5 agosto 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti AP 1 |\n|\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto che con sentenza del 5 agosto 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:\n- tentato omicidio intenzionale, per avere, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, a __________, tentato di uccidere con un coltellino militare l'ex compagna ACPR 1 (disp. 1.1.);\n- ripetuta minaccia, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms (disp. 1.2.);\n- ripetuta ingiuria, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, offeso l'onore di ACPR 1 tramite messaggi sms (disp. 1.3.);\n- furto, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di circa fr. 5'000.– (disp. 1.4.);\n- infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, nel periodo 10 febbraio/5 aprile 2010, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e in altre imprecisate località, esercitato attività lucrativa di ausiliario di pulizia alle dipendenze della società A. (disp. 1.5.);\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo.\nLa Corte di prime cure ha invece prosciolto AP 1 dalle imputazioni di lesioni semplici qualificate e furto d'uso (disp. 2.).\nIn applicazione della pena, la prima Corte ha condannato il prevenuto alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (disp. 3.).\nL'imputato è stato condannato a versare all'accusatrice privata fr. 4'000.– per il furto dei gioielli, fr. 2'700.– a titolo di danno domestico, fr. 1'767.– a titolo di perdita di guadagno e fr. 30'000.– a risarcimento del torto morale, oltre all'importo per le spese legali riconosciute con decisione separata (disp. 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.). E' stata ordinata la confisca di un coltellino Victorinox (rep. 12856), mentre tutti gli altri oggetti sequestrati sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto (disp. 6.). Le spese per la difesa d'ufficio, a carico dell'imputato, sono state accollate allo Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP (disp. 7.), mentre la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e i disborsi sono stati posti a carico del condannato (disp. 8.).\npreso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 ottobre 2011, AP 1 ha precisato che l'impugnazione verte solo sulla commisurazione della pena e ha chiesto la modifica del dispositivo n. 3. della sentenza di primo grado nel senso di essere condannato alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.\nL'appellante non ha presentato istanze probatorie.\nCon dichiarazione d'appello incidentale 28 ottobre 2011, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) i dispositivi n. 1.1., 2. e 3. della sentenza di prime cure chiedendone la modifica nel senso, in via principale, di ritenere AP 1 autore colpevole di tentato assassinio, lesioni semplici qualificate e furto d'uso e condannarlo alla pena detentiva di 14 (quattordici) anni e, in via subordinata, di ritenerlo autore colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo diretto - invece che per dolo eventuale, ritenuto dalla prima Corte - lesioni semplici qualificate e furto d'uso e condannarlo alla pena detentiva di 11 (undici) anni.\nIl procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.\nesperito il pubblico dibattimento il 24 gennaio 2012 durante il quale:\n- il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale con il quale ha chiesto la modifica dei dispositivi n. 1.1., 2. e 3. della sentenza di prime cure, nel senso di imputare a AP 1, i reati di tentato assassinio, sub. tentato omicidio intenzionale per dolo diretto, lesioni semplici qualificate, sub. lesioni colpose e furto d'uso, condannandolo, in via principale, alla pena detentiva di 14 (quattordici) anni e, in via subordinata, alla pena detentiva di 11 (undici) anni;\n- il patrocinatore dell'accusatrice privata ha chiesto la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale presentato dal procuratore pubblico;\n- il patrocinatore dell'imputato ha chiesto la reiezione dell'appello incidentale e l'accoglimento dell'appello principale, con il quale ha postulato la modifica del dispositivo n. 3. della sentenza di prime cure, nel senso di condannare AP 1 alla pena detentiva di 6 (sei) anni.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti"}