Gli oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Per tutti questi motivi, visti gli art. 363, 365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG; pronuncia: 1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, accertata la nullità della sentenza 1. settembre 2011 del GPC, gli atti sono rinviati al Ministero pubblico per nuova decisione. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.- b) altri disborsi fr. 200.- fr. 800.- sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | - - | 4.