Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie - secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv. 2 CPP e come tale è una decisione che sfugge alla competenza del Giudice delle misure coercitive giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEPM rientrando nella competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let.b LEPM).