2 CPP prevede, invece, che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale FF 2006 pag. 989, pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).