1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti. All’art. 10 LEPM il legislatore cantonale ha fatto uso di tale facoltà, trasferendo al Giudice dell’applicazione della pena (ovvero al Giudice dei provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo stesso (lett. a-k).