In materia di esecuzione pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. Il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP contro le decisioni del Giudice dell’applicazione della pena alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b). Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni (cpv.