Con reclamo 8 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del Giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo la pronuncia nei suoi confronti di una pena pecuniaria invece di quella detentiva. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato con scritto del 13 settembre 2011 di non avere osservazioni da formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella decisione impugnata. Considerando in diritto: 1. In materia di esecuzione pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.