{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-103_2011-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109502&nX40_KEY=4711144&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a54387db29956cee2cc3a946ce25cdab"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.10.2011 17.2011.103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 27.10.2011 17.2011.103"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.10.2011 17.2011.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. 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Al Giudice delle misure coercitive è stata in particolare conferita la competenza di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10 lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].\nL’art. 363 cpv. 2 CPP prevede, invece, che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale FF 2006 pag. 989, pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).\n4. La fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in pena detentiva, ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 CP, del lavoro di pubblica utilità inflitto al reclamante dall’allora sostituto procuratore pubblico con il decreto d’accusa 29 marzo 2010, passato in giudicato.\nRicordato come, in forza degli art. 448 e 449 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie - secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv. 2 CPP e come tale è una decisione che sfugge alla competenza del Giudice delle misure coercitive giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEPM rientrando nella competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let.b LEPM).\nAlla luce di quanto precede, s’impone dunque per questa Corte di concludere che la competenza per decidere della conversione del lavoro di pubblica utilità inflitto al condannato RE 1 con decreto d’accusa del 29 marzo 2010 spettava al Ministero pubblico e non al Giudice dei provvedimenti coercitivi.\n5. In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).\nCiò accertato, gli atti vanno rinviati all’autorità competente per nuova decisione.\n6. Gli oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a carico dello Stato.\nNon si assegnano ripetibili.\nPer tutti questi motivi,\nvisti gli art. 363, 365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;\npronuncia: 1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.\nDi conseguenza, accertata la nullità della sentenza 1. settembre 2011 del GPC, gli atti sono rinviati al Ministero pubblico per nuova decisione.\n2. Gli oneri processuali consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.-\nb) altri disborsi fr. 200.-\nfr. 800.-\nsono posti a carico dello Stato.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n4. Comunicazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}