Lo scritto prodotto il 28/29 ottobre 2010 dal ricorrente nonché le nuove circostanze di fatto da lui allegate non possono, pertanto, essere ritenute da questa Corte. 6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 700.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: