l’appuntamento successivo, per l’attesa nello spogliatoio entrata pazienti, per l’uscita dal reparto e, infine, per raggiungere e lasciare l’autosilo. 5. In sede di cassazione non è possibile mutare il materiale processuale (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 7 aprile 2010 consid. 1.3 e rif.) né fornire nuove allegazioni di fatto (sentenza CCRP del 12 maggio 2010, inc. 17.2010.7 consid. 3.4; del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17 consid. 2a e rif.). Lo scritto prodotto il 28/29 ottobre 2010 dal ricorrente nonché le nuove circostanze di fatto da lui allegate non possono, pertanto, essere ritenute da questa Corte.