Ribadendo la tesi sostenuta al dibattimento secondo cui non v’è prova che lui abbia davvero circolato alla velocità indicata nel DA poiché l’apparecchio tecnico con cui è stata accertata la velocità “non era correttamente regolato”, RI 1 sostiene che non vi è spazio per una sua condanna: nella misura in cui essa è fondata “su un apparecchio tecnico, è assolutamente necessario che detto apparecchio tecnico non lasci alcun dubbio sulle effettive misurazioni eseguite”, ciò che non è il caso in concreto (ricorso pag. 3) 2.1.