2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). 2. Ribadendo la tesi sostenuta al dibattimento secondo cui non v’è prova che lui abbia davvero circolato alla velocità indicata nel DA poiché l’apparecchio tecnico con cui è stata accertata la velocità “non era correttamente regolato”, RI 1 sostiene che non vi è spazio per una sua condanna: