, ad una multa di fr. 300.- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 800.-. D. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 6 settembre 2010. Egli, nella motivazione scritta, presentata il 30 settembre 2010, postula l’annullamento del giudizio impugnato. E. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso. Considerando in diritto: