{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2010-47_2011-01-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107567&nX40_KEY=4711160&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "493eabd7aa690dd6ec3c0e5b9b9b424e"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2010.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Censura d'arbitrio nell'accertamento dei fatti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:48:35", "Checksum": "55278b9d8d19abeb9c88f5462dc0c820", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47\nRegesto:\nGrave infrazione alle norme della circolazione stradale. Censura d'arbitrio nell'accertamento dei fatti\n\n\nprimario dell’Istituto oncologico della Svizzera italiana ha precisato il\nproprio precedente scritto indicando che l’apparecchio sul quale egli aveva\neffettuato, il 4 agosto 2009, la radioterapia indica come orario di fine seduta\nle 12:58 e rilevando come non vi siano dubbi in merito alla presenza del\nricorrente nel reparto di radioterapia all’ora precisata.\nDa parte sua, il ricorrente ha aggiunto che va, poi, ancora considerato, dopo\nla fine della seduta, il tempo necessario per rimuovere la maschera, il tempo di\nriposo sul lettino, per l’uscita dalla sala irradiazione, per fissare\nl’appuntamento successivo, per l’attesa nello spogliatoio entrata pazienti, per\nl’uscita dal reparto e, infine, per raggiungere e lasciare l’autosilo.\n5. In sede di cassazione non è possibile mutare il materiale\nprocessuale (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 7 aprile 2010 consid.\n1.3 e rif.) né fornire nuove allegazioni di fatto (sentenza CCRP del 12 maggio\n2010, inc. 17.2010.7 consid. 3.4; del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17 consid.\n2a e rif.). Lo scritto prodotto il 28/29 ottobre 2010 dal ricorrente nonché le\nnuove circostanze di fatto da lui allegate non possono, pertanto, essere\nritenute da questa Corte.\n6. Gli oneri processuali seguono la\nsoccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamata per le spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.-\nb) spese complessive fr. 200.-\nfr. 700.-\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}