{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2010-47_2011-01-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107567&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "493eabd7aa690dd6ec3c0e5b9b9b424e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2010.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grave infrazione alle norme della circolazione stradale. 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In quest’ultima evenienza - continua\nil pretore - “l’infrazione sarebbe addirittura compatibile con la tempistica\nfornita dalla difesa, ritenuto che il luogo in cui era stato posizionato il\nradar si trova a pochi secondi dal parcheggio del policlinico”. A detta del\npretore, infine, la portata della dichiarazione è pure relativizzata dal fatto\nche non è chiaro in riferimento a quale orologio il primario abbia indicato\nl’orario (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5).\nSulla scorta di queste argomentazioni, il primo giudice ha concluso che non si\npuò ritenere sufficientemente provato che all’orario indicato nel rapporto di constatazione\ndella polizia comunale di __________ - ovvero alle 13.04.25 (AI 1) - il signor\nRI 1 “si trovasse al centro oncologico e non già sulla via del ritorno”\ncosì che non vi sono sufficienti elementi per concludere che l’apparecchio di\nrilevazione della velocità non fosse correttamente regolato.\n2.2. Riproponendo la tesi secondo cui l’apparecchio radar non era regolato correttamente, il ricorrente rimarca come la dichiarazione del primario di radio-oncologia non lasci dubbi in merito al fatto che alle ore 13.00 egli si trovava ancora presso il reparto di oncologia. Ciò posto, egli rileva che, anche volendo ammettere che egli sia partito dall’ospedale subito dopo le 13.00, non è “materialmente possibile” giungere in 4 minuti e 25 secondi dal reparto di oncologia al luogo in cui è avvenuta la misurazione radar, considerato come egli avrebbe dovuto “pagare il parcheggio dell’autosilo, riprendere la vettura al relativo piano, partire, lasciare l’autosilo e scendere verso __________ ”. Per questo - conclude il ricorrente - “la conclusione del primo giudice secondo cui vi è stata concreta possibilità che alle ore 13.04.25 il ricorrente fosse già in strada non è sostenibile in quanto manifestamente contraria alla concreta realtà dei fatti” (ricorso, pto. 3-4 pag. 2-3).\n2.3. Nell’accertamento\ndei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio\npotere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF\n30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente\ncriticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa\nversione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’,\ninvece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove\nfatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro\ncontrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo\nurtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale\nfederale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi\narbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la\nrilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener\nconto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,\nquando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni\ninsostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).\n2.4. Le argomentazioni ricorsuali non\nbastano a dimostrare che il primo giudice è caduto in arbitrio dando scarsa\nrilevanza alla dichiarazione della dott. __________ . In particolare il\nricorrente, nel suo esposto, non si è confrontato con la considerazione del\nprimo giudice secondo cui, vista la sommarietà della dichiarazione, da essa non\npoteva essere dedotta una tempistica precisa in merito allo svolgimento della\nsua seduta di radioterapia e alla sua partenza dall’ospedale e secondo cui,\npertanto, essa non permetteva di ritenere che all’orario indicato nel rapporto\ndi constatazione egli non potesse trovarsi sul luogo in cui era posizionato il\nradar.\nNel suo allegato, infatti, il ricorrente si è limitato a confrontarsi con\nl’argomentazione del primo giudice secondo cui, nell’ipotesi in cui egli fosse\npartito dall’ospedale alle 13.00, “l’infrazione sarebbe addirittura\ncompatibile con la tempistica fornita dalla difesa” (sentenza impugnata,\nconsid 7, pag. 5), spiegando come sia “materialmente impossibile”\nportarsi in 4 minuti 25 secondi dal reparto di oncologia al punto in cui è\navvenuta la misurazione radar. Quand’anche con le sue argomentazioni sulla\nquestione il ricorrente avesse dimostrato l’arbitrarietà della conclusione\nappena citata del primo giudice (e meglio, “l’infrazione sarebbe addirittura\ncompatibile con la tempistica fornita dalla difesa”), ciò non gioverebbe\nalla sua tesi (e meglio, non basterebbe per un accoglimento del gravame) nella\nmisura in cui egli ha del tutto dimenticato di confrontarsi con le altre\nargomentazioni - esplicitate nel consid. 7 della sentenza impugnata e qui\nriportate al consid. 2.1. - che hanno portato il primo giudice a concludere che\ndalla dichiarazione prodotta al dibattimento non poteva essere dedotto, con\nsufficiente tranquillità, che egli non potesse trovarsi in __________ all’ora\nindicata dal rilevatore di velocità.\nMotivato impropriamente, dunque, il ricorso è inammissibile.\n3. Visto\nche in assenza di una corretta censura d’arbitrio non può essere posto in\ndubbio l’accertamento del primo giudice secondo cui RI 1, alle 13:04:25 del 4\nagosto 2009, stava già circolando su __________ e, perciò, non vi sia motivo"}