{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2010-47_2011-01-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107567&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "493eabd7aa690dd6ec3c0e5b9b9b424e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2010.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Censura d'arbitrio nell'accertamento dei fatti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:54:56", "Checksum": "c2aef32c9c3fc562b8b97ab768e28893", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 11.01.2011 17.2010.47\nRegesto:\nGrave infrazione alle norme della circolazione stradale. Censura d'arbitrio nell'accertamento dei fatti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 11 gennaio 2011 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nsedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 30 settembre 2010 da\n|\n|\nRI 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 settembre 2010 dal giudice della Pretura penale |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nposti i seguenti\npunti in questione:\n1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Secondo il rapporto di constatazione 5 agosto 2009 della Polizia\ncomunale di __________ (AI 1), RI 1, alle 13.04.25 del 4 agosto 2009,\nrientrando al proprio domicilio dopo una seduta di radioterapia presso\nl’Ospedale di __________, alla guida della propria vettura, ha circolato sulla\nstrada che dal nosocomio scende verso la città (__________) alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza).\nB. Con\ndecreto d’accusa 19 ottobre 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1\nautore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,\nil 4 agosto 2009 a __________ , circolato con la vettura BMW targata __________\nalla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla\nPolizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.\nEgli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa\ncondizionalmente per un periodo di prova di quattro anni - di fr. 2’600.-\n(corrispondente a 20 aliquote da fr. 130.-) e ad una multa di fr. 500.-.\nContro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.\nC. Dopo\nil dibattimento, con sentenza del 2 settembre 2010, il giudice della Pretura\npenale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel\ndecreto d’accusa.\nIn applicazione della pena, egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa\ncondizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1’400.-\n(corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 140.-), ad una multa di fr.\n300.- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva\nsostitutiva di 3 giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di\ncomplessivi fr. 800.-.\nD. Avverso\nla predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte\ndi cassazione e revisione penale di data 6 settembre 2010.\nEgli, nella motivazione scritta, presentata il 30 settembre 2010, postula l’annullamento\ndel giudizio impugnato.\nE. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).\n2. Ribadendo la tesi sostenuta al dibattimento secondo cui non v’è prova che lui abbia davvero circolato alla velocità indicata nel DA poiché l’apparecchio tecnico con cui è stata accertata la velocità “non era correttamente regolato”, RI 1 sostiene che non vi è spazio per una sua condanna: nella misura in cui essa è fondata “su un apparecchio tecnico, è assolutamente necessario che detto apparecchio tecnico non lasci alcun dubbio sulle effettive misurazioni eseguite”, ciò che non è il caso in concreto (ricorso pag. 3)\n2.1. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto accertato che RI 1 ha circolato alla velocità indicata nel DA non considerando fondata la tesi difensiva secondo cui l’apparecchio radar con cui essa è stata accertata avesse registrato un’ora sbagliata ciò che dimostrerebbe che esso non era correttamente regolato e, dunque, non affidabile nelle sue registrazioni.\nPronunciandosi sulla dichiarazione 20 agosto 2009\ndel primario di radio-oncologia, dott. __________ - prodotta al dibattimento\ndall’imputato - secondo cui, alle ore 13.00 del 4 agosto 2009, questi “si\ntrovava presso il nostro reparto per effettuare un trattamento radioterapico”, il\nprimo giudice ha sottolineato che essa “non ha alcun valore probatorio\nassoluto” poiché “da sola non serve a dimostrare alcunché” .\nSpiegando tale suo pensiero, il pretore ha precisato che lo scritto in\nquestione nulla dice sull’ora in cui era prevista la seduta di radioterapia.\nNemmeno dice - continua il pretore - se la seduta è stata eseguita all’ora\nprevista (che, peraltro, come detto, non è indicata) o se, invece, essa è stata\nanticipata “per qualche motivo come può facilmente accadere”. Neppure -\ncontinua il pretore - si sa “in base a quali elementi il primario ha potuto\nassicurare che il signor RI 1 si trovava presso il suo reparto alle 13.00” .Trattandosi di fatti avvenuti un paio di settimane prima dalla data in cui è stata\nrilasciata - continua il primo giudice - non si capisce poi se l’attestazione “si\nfonda su una constatazione diretta della dr.ssa __________ oppure su quanto"}