a LD, non ha provveduto a reinserire nell’OStat una norma che dichiara punibile l’inosservanza alle sue disposizioni, forza è concludere che, con il nuovo ordinamento, le omissioni delle dichiarazioni doganali ai sensi degli art. 4-11 OStat non possono più essere sanzionate. b) Contrariamente a quanto sostenuto con le osservazioni dalla PI 1, il ricorrente non può essere punito nemmeno giusta l’art. 127 cpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dall’art. 104 vLD), ritenuto come non gli sia stato imputato di avere violato una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nello stesso articolo bensì di avere violato le disposizioni di cui all’OStat (cfr.