Del tutto ininfluente è qui l’osservazione della PI 1 secondo cui l’art. 16 OStat è stato abrogato perché è stato ritenuto che l’art. 104 vLD costituiva una norma sufficiente per perseguire penalmente le inosservanze all’ordinanza. Considerato, infatti, che il Consiglio federale, dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 127 cpv.1 lett. a LD, non ha provveduto a reinserire nell’OStat una norma che dichiara punibile l’inosservanza alle sue disposizioni, forza è concludere che, con il nuovo ordinamento, le omissioni delle dichiarazioni doganali ai sensi degli art. 4-11 OStat non possono più essere sanzionate.