a LD, l’inosservanza di una prescrizione d’ordine può essere dunque sanzionata soltanto nella misura in cui la stessa è esplicitamente dichiarata punibile da un atto legislativo. Nella versione attualmente in vigore l’OStat non prevede più che la violazione di sue disposizioni debba essere punita, ritenuto come il Consiglio federale, con modifica del 19 gennaio 2000, ha proceduto ad abrogarne l’art. 16 che prevedeva esplicitamente che chi disattende le disposizioni dell’ordinanza o fornisce un’informazione inesatta è punito secondo l’art. 104 della (vecchia) legge sulle dogane, sempreché non si tratti di infrazione doganale (RU 1988 p. 2051). Del tutto ininfluente