Contrariamente a quanto sostenuto dalla PI 1, appare evidente che il legislatore, con il nuovo art. 127 LD, ha inteso porre un preciso limite alla punibilità delle inosservanze di prescrizioni d’ordine previste dalla legislazione doganale. Tale limitazione è deducibile già solo dal chiaro tenore letterale del nuovo disposto che, a differenza della vecchia normativa, prevede esplicitamente che la violazione di una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure di una delle sue disposizioni d’esecuzione è sanzionabile solo “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme” (si confronti anche la versione tedesca e francese del